Il trasporto di cose in conto proprio è il trasporto eseguito da qualsiasi soggetto (persone fisiche, giuridiche, enti privati o pubblici) per esigenze proprie (Legge 06/06/1974, n. 298, art. 31).
Per essere considerato tale non deve costituire attività economicamente prevalente del soggetto ma completare l'attività svolta (ad esempio commerciante di mobili che trasporta i mobili dal magazzino al cliente).
Le merci trasportate devono essere di proprietà di chi effettua il trasporto o da questi prodotte, vendute, prese in comodato, in locazione o detenute per essere trasformate, modificate, riparate o elaborate in conformità all'attività principale svolta.
Il trasporto deve essere effettuato con un veicolo di proprietà, in usufrutto, in leasing o acquistato con patto di riservato dominio e deve essere guidato personalmente dal proprietario o da un suo dipendente.
Approfondimenti
Non è soggetto a licenza il trasporto di cose in conto proprio effettuato con veicoli aventi massa complessiva a pieno carico non superiore a 6 t..
Inoltre non sono assoggettati a licenza:
- le Amministrazioni dello Stato
- le Regioni, le Province, i Comuni e i loro Consorzi, quando trasportano cose destinate al soddisfacimento delle esigenze interne dell'ente proprietario e non connesse con l'espletamento dei servizi pubblici.
I veicoli classificati per uso speciale (come indicato nel campo J1 della carta di circolazione) non sono assoggettati alla disciplina del trasporto merci, sia conto terzi sia conto proprio.
Esempi di autoveicoli classificati per uso speciale:
- trattrici stradali
- autospazzatrici
- autospazzaneve
- autopompe
- autoinnaffiatrici
- autoveicoli attrezzi
- autoveicoli scala e autoveicoli per riparazione di linee elettriche
- autoveicoli gru
- autoveicoli per il soccorso stradale
- autoveicoli con pedana o cestello elevabile
- autosgranatrici
- autotrebbiatrici
- autoambulanze
- autofunebri
- autofurgoni carrozzati per trasporto di detenuti
- autoveicoli per disinfezioni
- auto pubblicitarie e per mostre pubblicitarie, con carrozzeria che non consenta altri usi e purché le cose trasportate non abbandonino mai il veicolo
- autoveicoli per radio, televisione e cinema
- autoveicoli adibiti a spettacoli viaggianti
- autoveicoli attrezzati ad ambulatori mobili
- autocappella
- auto attrezzate per irrorare i campi
- autosaldatrici
- auto con installazioni telegrafiche
- autoscavatrici
- autoperforatrici
- autosega
- autoveicoli attrezzati con gruppi elettrogeni
- autopompe per calcestruzzo
- autoveicoli per uso abitazione
- autoveicoli per uso ufficio
- autoveicoli per uso officina
- autoveicoli per uso negozio
- autoveicoli attrezzati a laboratori mobili o con apparecchiature mobili di rilevamento
- altri autoveicoli dotati di attrezzature riconosciute idonee dal DTNAGP.
I preposti alla guida dovranno essere individuati nella misura non inferiore al 70% del numero dei veicoli già autorizzati ed in disponibilità all'atto della domanda ovvero del numero di veicoli per i quali si chiede la licenza.
Attività correlate
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