L’attività di officina di revisione è disciplinata ai sensi Decreto legislativo 30/04/1992, n. 285, e ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 e da diversi decreti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che impartiscono disposizioni di carattere tecnico, in merito alle tariffe e alla periodicità delle revisioni.
L’attività può essere esercitata da società, da imprese individuali o da consorzi. Trattasi di una competenza trasferita alle Province Decreto legislativo 31/03/1998, n. 112, n, 105 e inserita tra le funzioni fondamentali inerenti i trasporti privati attribuite alle Province.
Le imprese regolarmente autorizzate svolgono l’attività di revisione di veicoli a motore capaci di contenere al massimo 16 persone compreso il conducente o con massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 tonnellate, ciclomotori e motoveicoli.
Alla Provincia spettano tutte le funzioni autorizzatorie (apertura di nuova officina e procedimenti inerenti la gestione) e di vigilanza amministrativa sull’attività svolta dalle officine di revisione, mentre la vigilanza tecnica è di competenza degli uffici provinciali della Motorizzazione Civile.
Approfondimenti
Chi è già titolare sul territorio provinciale di un’officina di revisione è tenuto inoltre a comunicare all’ufficio competente della Provincia le variazioni riguardanti il personale (responsabile tecnico), la sede, la compagine societaria, sostituzione di attrezzature, inserimento di una nuova linea di revisione all’interno degli stessi locali, variazioni che possono comportare il rilascio di specifica autorizzazione, modifica dell’autorizzazione già rilasciata o presa d’atto.
Chi intende avviare l’attività di officina di revisione deve essere in possesso dei requisiti soggettivi e morali come pure il responsabile tecnico che deve avere anche conseguito l’idoneità professionale per esercitare tale attività. Il responsabile tecnico può essere lo stesso titolare oppure un socio, un amministratore o un dipendente.
Il rilascio dell’autorizzazione è subordinato anche all’ottenimento del nulla osta tecnico della Motorizzazione Civile che effettua un sopralluogo per verificare la conformità dei locali alla vigente normativa e il possesso di tutte le attrezzature tecniche necessarie per effettuare le revisioni.
L’autorizzazione provinciale è rilasciata anche nel caso di apertura di sedi secondarie in capo alla stessa impresa: per ciascuna di esse è richiesta la presentazione dell’istanza e la dimostrazione dei requisiti di legge, eccetto la capacità finanziaria per cui è sufficiente l’attestazione relativamente all’impresa; a ciascuna sede è assegnato un diverso codice meccanografico. Il titolare dell’officina di revisione che rinuncia all’esercizio dell’attività deve comunicarlo alla Provincia che provvederà ad emanare un provvedimento di revoca d’ufficio dell’autorizzazione a suo tempo rilasciata o una presa d’atto della comunicazione ricevuta.
Il 20 maggio 2018 è entrato in vigore il Decreto ministeriale 12/09/2017, n. 214 che istituisce la figura dell’Ispettore addetto alle revisioni, in sostituzione di quella del responsabile tecnico permanente, e che stabilisce i nuovi requisiti professionali che quest’ultimo deve possedere. Il decreto elimina indirettamente anche la figura del sostituto del responsabile tecnico permanente (RT temporaneo), può sostituire per 30 giorni l’anno il responsabile tecnico titolare.