Mezzi pubblicitari e segnaletica stradale ex artt.134 e 136 Reg.CDS

Mezzi pubblicitari e segnaletica stradale ex artt.134 e 136 Reg.CDS
  • L’insegna di esercizio è la scritta in caratteri alfanumerici, a volte completata da simboli e marchi. È realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura ed è installata nella sede dell'attività a cui si riferisce, se la stessa insiste sopra l'ingresso viene definita cassonetto.
  • La preinsegna è la scritta in caratteri alfanumerici con freccia di orientamento e, a volte, anche da simboli e marchi. È realizzata su un manufatto bifacciale e bidimensionale utilizzabile su entrambe le facce ed è supportata da un’idonea struttura di sostegno. È finalizzata alla pubblicizzazione e permette di raggiungere con più facilità la sede situata nel raggio di 5 km.
  • Il cartello è un manufatto monofacciale o bifacciale bidimensionale supportato da un’idonea struttura di sostegno. È finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici in modo diretto o tramite sovrapposizione di altri elementi, come manifesti, adesivi, ecc.
  • altri mezzi pubblicitari come definito dall'art. 47 Reg CDS.

L'ufficio rilascia anche autorizzazioni e nulla osta relativi all'installazione dei segnali turistici e di territorio (art. 134 Reg. C.d.S.) e dei segnali che forniscono indicazioni di servizi utili (art. 136 Reg. C.d.S.).

  • I segnali turistici e di territorio (art.134 Reg CDS), ovvero i segnali di indicazione, atti ad individuare itinerari e località di evidente interesse turistico, industriale, artigianale, commerciale, alberghiero, territoriale ed altri luoghi di pubblico interesse.
  • I segnali di indicazione di servizio utile (art.136 Reg CDS) forniscono indicazioni di servizi utili e devono essere collocati in prossimità del servizio segnalato, salvo che il cartello sia integrato da una freccia indicante la direzione da seguire.

Le autorizzazioni rilasciate, di norma, hanno una durata di 3 anni e sono rinnovabili con domanda da presentarsi almeno 3 mesi prima della scadenza.
Per ottenere l’autorizzazione è necessario presentare la domanda su apposito modello per tramite del SUAP, allegando la documentazione richiesta.
L'autorizzazione sarà rilasciata dalla Provincia per le strade provinciali al di fuori dei centri abitati e dal Comune (previo nulla osta provinciale) per le strade provinciali all'interno dei centri abitati. La domanda deve quindi essere inoltrata al SUAP competente territorialmente. L’autorizzazione della Provincia è rilasciata ai soli fini del Nuovo Codice della Strada, non produce effetti per la parte edilizia ed ambientale, non è sostitutiva di eventuali autorizzazioni o atti di assenso richiesti da altri enti.

Requisiti oggettivi

I manufatti devono essere installati e realizzati:

  • in modo da garantire la resistenza all'azione degli agenti atmosferici
  • in conformità alle disposizioni di legge vigenti in materia di sicurezza in modo da tutelare l'incolumità di persone ed animali e la sicurezza delle cose
  • in conformità alle disposizioni contenute nel Decreto legislativo 30/04/1992, n. 285, art. 23, "Nuovo codice della strada", di quelle contenute al paragrafo terzo del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 e di quelle contenute nel Regolamento provinciale
  • tenendo conto della natura del terreno, della spinta del vento, ecc. in modo da garantire la stabilità e non costituire pericolo per la pubblica incolumità
  • in modo da non pregiudicare la staticità dell'edificio

I requisiti specifici tecnici che devono rispettare i mezzi pubblicitari, come le dimensioni, la forma, la luminosità e l'ubicazione consentita, sono stabiliti dal Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 e dal Regolamento provinciale.

Approfondimenti

Collocazione del mezzo pubblicitario ed enti terzi

Per mezzi pubblicitari installati lungo le strade è necessario ottenere l’autorizzazione da parte dell'ente proprietario della strada.

All'interno dei centri abitati la competenza è del Comune, salvo il preventivo nulla osta tecnico dell'ente proprietario se la strada è statale, regionale o provinciale (Decreto legislativo 30/04/1992, n. 285, art. 23, "Nuovo codice della strada").

All'esterno dei centri abitati la competenza è dell'ente proprietario della strada (Decreto legislativo 30/04/1992, n. 285, art. 23, "Nuovo codice della strada").

Quando i manufatti sono inoltre visibili da un'altra strada di un ente diverso, è necessario ottenere il preventivo nulla osta dell'ente competente (ad esempio ANAS, Ferrovie dello Stato, ecc.).

Mezzo pubblicitario installato su edificio o in area tutelata come bene culturale

Se il manufatto è installato su edificio o in area tutelata come bene culturale è necessario ottenere apposita autorizzazione (Decreto legislativo 22/01/2004, n. 42, art. 49).

Mezzo pubblicitario installato nell'ambito e in prossimità dei beni paesaggistici

Se il manufatto è installato nell'ambito e in prossimità dei beni paesaggistici indicati dal Decreto Legislativo 22/01/2004, n. 42, art. 134  è necessario ottenere apposita autorizzazione paesaggistica (Decreto Legislativo 22/01/2004, n. 42, art. 153). 

Si può ricorrere al procedimento di autorizzazione paesaggistica semplificata per la posa in opera di cartelli e altri mezzi pubblicitari non temporanei elencati dal Decreto legislativo 22/01/2004, n. 42, art. 153, di dimensioni inferiori a 18 mq, ivi compresi le insegne e i mezzi pubblicitari a messaggio o luminosità variabile, nonché l'installazione d'insegne fuori dagli spazi vetrina o da altre collocazioni a ciò preordinate (Allegato B, punto 36, del Decreto del Presidente della Repubblica 13/02/2017, n. 31)

È esclusa da questo obbligo l'installazione all’interno dello spazio vetrina o in altra posizione a ciò preordinata, la sostituzione di insegne esistenti autorizzate, con altre delle stesse dimensioni e posizione. L’esenzione dall’autorizzazione non riguarda le insegne e i mezzi pubblicitari a messaggio o luminosità variabile. (Allegato A, punto A. 23 del Decreto del Presidente della Repubblica 13/02/2017, n. 31).

Installazione di segnaletica di indicazione territoriale (art.134 Reg. CDS)

Per segnali di indicazione territoriale installati lungo le strade è necessario ottenere l’autorizzazione da parte dell'ente proprietario della strada. All'interno dei centri abitati la competenza è del Comune, salvo il preventivo nulla osta tecnico dell'ente proprietario se la strada è statale, regionale o provinciale; all'esterno dei centri abitati la competenza è dell'ente proprietario della strada (DPR 495/1992, art. 134).

Installazione di segnaletica di indicazione di servizio utile (art.136 Reg. CDS)

Per segnali di indicazione di servizi utili installati lungo le strade è necessario ottenere l’autorizzazione da parte dell'ente proprietario della strada. È vietata l’installazione all'interno dei centri abitati (DPR 495/1992, art. 136).

Pagamento del canone unico patrimoniale

In caso di occupazione su suolo provinciale è dovuto il pagamento del Canone Unico Patrimoniale (Legge 27/12/2019, n. 160, art. 1, com. 835)  e degli oneri triennali di manutenzione. Questi ultimi sono dovuti solo per le installazioni fuori dai centri abitati. Canone Unico Patrimoniale ed eventuali Oneri Triennali di Manutenzione saranno comunicati al momento del rilascio dell’atto autorizzativo.

In Provincia di Siena …

Per il rilascio delle autorizzazioni, dei rinnovi e del subentro (volturazione), accedi al sito ufficiale della Provincia di Siena. Si ricorda che trattandosi di attività produttive le istanze devono essere presentate tramite il SUAP competente territorialmente.

Per conoscere i pagamenti del servizio, accedi al documento.

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Ultimo aggiornamento: 06/04/2023 16:37.12